Giovedì 17 Maggio 2012

STATUTO e REGOLAMENTO

STATUTO

I - NATURA E FINI

Articolo 1

1. La Federazione degli Istituti di Attività Educative, detta FIDAE, riunisce in Italia singoli Istituti di educazione e istruzione di ogni ordine e grado o aggregazioni di Istituti (come cooperative, fondazioni, centri di servizi, consorzi, associazioni …), dipendenti o riconosciuti dall’Autorità ecclesiastica.

2. Altri Istituti o aggregazioni di Istituti vi possono aderire ove condividano finalità e norme del presente Statuto.

3. La Federazione gode di riconoscimento ecclesiastico e civile precisato nel Regolamento annesso a questo Statuto. Essa ha la titolarità di stabilire rapporti istituzionali con la S. Sede, con la Conferenza Episcopale Italiana, con le aggregazioni di ispirazione cristiana che hanno attinenza con la scuola e sostengono il diritto di libera scelta educativa da parte delle famiglie, con il Ministero della Pubblica Istruzione e altri Ministeri per le materie di rispettiva competenza, con le Regioni, gli Enti locali e territoriali, oltre che con le Organizzazioni internazionali di carattere formativo.

Articolo 2

La FIDAE, nel rispetto dell’identità dei Soci, assume nei loro riguardi le funzioni di rappresentatività, di coordinamento e di promozione e sviluppo. Di conseguenza, essa:

  1. rappresenta i Soci presso le autorità ecclesiastiche, civili nazionali e internazionali, ne tutela gli interessi istituzionali e ne promuove l’incremento e la qualificazione;
  2. svolge una funzione di coordinamento che realizza al centro e in periferia:
  • collegando l’attività scolastico-formativa dei Soci con la pastorale organica della Chiesa,
  • promuovendo, nell’ottica dell’autonomia, attività di sperimentazione e di ricerca, attraverso adeguate forme aggregative (Consorzi, Associazioni, Centri di servizio, Cooperative, ecc.), Commissioni di lavoro e di studio, accordi con Università, Mondo del lavoro, Centri di Formazione Professionale,
  • favorendo l’interazione tra scuola statale e non statale, in un quadro di servizio pluralista;
  1. programma, a diversi livelli - territoriale, regionale, nazionale - e con diverse istituzioni - statali, non statali, nazionali, internazionali - tutte le azioni che promuovono qualità educativa e rispondono ad esigenze di istruzione ed educazione, qualificazione professionale, quali:
  • Formazione,
  • Aggiornamento,
  • Orientamento scolastico e professionale,
  • Gestione di attività extra-didattiche ed extra-scolastiche …,
realizza a tal fine incontri, corsi, convegni, seminari, ecc.;
  1. ha la titolarità ad accedere a contributi europei, nazionali, regionali, statali e non;
  2. promuove attività di Tempo Libero per gli associati;
  3. cura pubblicazioni.

Articolo 3

La Federazione non ha scopo di lucro. Essa persegue, sia direttamente, sia attraverso i Soci, i fini e gli scopi di cui all'art. 2, che saranno ulteriormente precisate nel Regolamento.

II - SOCI ADERENTI

Articolo 4

1. Sono Soci della Federazione Istituti o loro aggregazioni, di cui al precedente art. 1, comma 1; sulla loro ammissione delibera il Consiglio regionale con successiva approvazione della Giunta nazionale.

2. I Soci partecipano alla vita della Federazione, a livello nazionale, nella persona dei rispettivi delegati, eletti ai livelli regionali, come stabilito nel successivo art. 10, lettera f

Articolo 5

Il socio è impegnato per un triennio, a decorrere dalla data della sua ammissione. L'impegno si intenderà rinnovato per uguale periodo alla scadenza, ove, tre mesi prima, il socio non ne abbia dato per iscritto disdetta al Presidente della Federazione.

Articolo 6

L'ammissione obbliga il socio all'osservanza dello Statuto, nonché delle deliberazioni degli Organi sociali e delle direttive della Federazione.

Articolo 7

Ogni socio è tenuto a corrispondere alla Federazione il contributo determinato secondo i criteri stabiliti nel Regolamento.

Articolo 8

Gli Istituti o aggregazioni, di cui al c. 2 dell'art.1, che chiedono di aderire alla FIDAE, vengono ammessi su delibera del Consiglio regionale con successiva ratifica della Giunta nazionale. Corrispondono il contributo di adesione secondo i criteri determinati nel Regolamento. Hanno diritto di partecipare e intervenire nelle Assemblee della Federazione, ma non godono di voce attiva né passiva.

III - ORGANI SOCIALI

Articolo 9

Gli organi della Federazione sono:

  1. l'Assemblea nazionale dei Soci,
  2. il Consiglio nazionale,
  3. la Giunta nazionale,
  4. il Presidente nazionale,
  5. il Collegio dei Revisori dei conti
  6. l'Assemblea regionale,
  7. il Consiglio regionale,
  8. il Presidente regionale,
  9. il Delegato provinciale.

Articolo 10

1. L’Assemblea nazionale è costituita:

  1. dal Presidente nazionale,
  2. dai Vice-presidenti nazionali,
  3. dal Segretario nazionale,
  4. dal Tesoriere nazionale,
  5. dai Presidenti regionali,
  6. dai delegati dei Soci eletti in sede di Assemblea regionale secondo le modalità definite dal Regolamento,
  7. da un delegato di ogni aggregazione riconosciuta a livello nazionale.

2. Ogni singolo socio può parteciparvi senza diritto di voto.

3. L’Assemblea è convocata dal Presidente della Federazione secondo le disposizioni dell’art. 14.

Articolo 11

È di competenza dell'Assemblea nazionale:

  1. eleggere i consiglieri nazionali di cui all'art 18, lett. c,
  2. eleggere il collegio dei revisori dei conti, in conformità all'art. 25,
  3. determinare le direttive generali dell'attività della Federazione,
  4. approvare il bilancio,
  5. determinare la misura del contributo annuale di associazione,
  6. deliberare modifiche statutarie, nonché lo scioglimento della Federazione.

L’Assemblea nazionale è presieduta dal Presidente della Federazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei due vicepresidenti, a norma dell’art. 24.

Il Segretario nazionale della Federazione funge da segretario dell’Assemblea e redige il verbale delle adunanze.

Articolo 12

Tutti i membri dell'Assemblea, di cui al comma 1 art. 10, hanno diritto a un voto. In caso di assenza motivata, i delegati, di cui alla lettera f del c. 1 dell'art.10, sono sostituiti dal primo dei membri non eletti.

Articolo 14

L'Assemblea nazionale è convocata, una volta all'anno, in seduta ordinaria e dovrà svolgersi entro quattro mesi dalla fine dell'anno sociale. Può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria:

  1. per decisione del Consiglio nazionale;
  2. per decisione della Giunta nazionale in caso di urgenza;
  3. quando ne sia stata fatta richiesta al Presidente della Federazione da almeno la metà dei Consiglieri nazionali o dei Presidenti regionali o dei Soci. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Articolo 15

La data dell’Assemblea nazionale è fissata dal Consiglio nazionale o, in caso di urgenza, dalla Giunta nazionale.

La convocazione è fatta dal Presidente della Federazione sessanta giorni prima della data fissata a mezzo lettera raccomandata ai Soci o attraverso gli organi di stampa della Federazione.

Articolo 16

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando è legalmente rappresentata la maggioranza dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando è presente la metà dei Soci. Essa viene convocata per le modifiche statutarie o per la nomina del liquidatore.

Articolo 17

L'Assemblea nazionale delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. Per l'approvazione delle modifiche statutarie è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta secondo decisione dell'Assemblea nazionale, salvo le votazioni per le elezioni delle cariche sociali, che devono avvenire a scrutinio segreto.

Articolo 18

1. Il Consiglio nazionale è l'organo di Governo della Federazione.

Esso è composto:

  1. dal Presidente della Federazione,
  2. dai Vicepresidenti, dal Segretario nazionale, dal Tesoriere nazionale,
  3. dai Presidenti regionali e dai membri eletti dall'Assemblea nazionale secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

2.Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente.

3. Il Presidente nazionale può invitare a singole sessioni rappresentanti di altri organismi impegnati in attività educative ed esperti.

4. I componenti del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 19

È di competenza del Consiglio nazionale:

  1. eleggere il Presidente della Federazione scegliendolo tra i membri del Consiglio stesso;
  2. eleggere due vicepresidenti, il Segretario nazionale, e il tesoriere nazionale della Federazione;
  3. eleggere i membri della Giunta nazionale, di cui all'art. 21, lett. c ;
  4. approvare il Regolamento della Federazione ed eventuali modifiche dello stesso;
  5. determinare le forme, i modi, i tempi per l'attuazione dell'attività della Federazione in relazione alle deliberazioni dell'Assemblea nazionale e autorizzare la Presidenza per le spese richieste da tale attività;
  6. predisporre i bilanci preventivo e consuntivo annuali da sottoporre all'Assemblea nazionale per l'approvazione, previa verificazione dei conti presentati dal Tesoriere nazionale;
  7. deliberare la convocazione dell'Assemblea nazionale;
  8. procedere ad acquisti e vendite, mobiliari o immobiliari, a qualunque operazione bancaria attiva e passiva, accettare donazioni, consentire ad iscrizioni o cancellazioni ipotecarie;
  9. deliberare in ordine a qualsiasi ricorso, ad azioni giudiziarie attive e passive di qualunque ordine e grado, nonché rinunciare alle azioni proposte o transigerle;
  10. determinare compensi, rimborsi spese o altre indennità per i componenti che rivestono cariche elettive.

Articolo 20

Il Consiglio nazionale si riunisce almeno quattro volte l’anno e, comunque, quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta metà dei suoi membri.
La convocazione è fatta dal Presidente della Federazione con lettera inviata almeno dieci giorni prima delle riunioni a tutti i componenti del Consiglio nazionale. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta in tempi più brevi e con diverse modalità.

Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente o da uno dei Vicepresidenti, a norma dell’art. 24. Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza di almeno la metà dei suoi membri oltre il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Per l’elezione del Presidente occorre, in primo e secondo scrutinio, la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In terzo scrutinio risulterà eletto chi ha riportato il maggior numero di voti nella votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti al 2° scrutinio.

In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

I membri del Consiglio, che risultino assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive, decadono dal mandato.

Quando un membro del Consiglio nazionale decade dal mandato o cessa per rinunzia o per morte, viene sostituito dal primo dei non eletti. In caso di parità è eletto il più anziano di età.
Il Consiglio può delegare alla Giunta nazionale facoltà proprie.

Articolo 21

La Giunta nazionale è l'organo esecutivo della Federazione. Essa è composta:

  1. dal Presidente,
  2. dai due vicepresidenti,
  3. da 4 membri eletti dal Consiglio nazionale al suo interno,
  4. dal Segretario nazionale,
  5. dal Tesoriere.

I membri della Giunta nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 22

1. La Giunta nazionale:

  1. assiste il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni;
  2. approva l’ammissione dei Soci deliberata dal Consiglio regionale e ratifica l’ammissione degli aderenti su delibera dello stesso Consiglio;
  3. nomina, su proposta del Presidente, il redattore e il Consiglio di redazione della rivista ufficiale della Federazione;
  4. delibera le assunzioni, il trattamento economico e il licenziamento del personale della Federazione;
  5. provvede a quanto le viene delegato dall’Assemblea nazionale o dal Consiglio nazionale;
  6. costituisce e partecipa ad eventuali commissioni di studio.

2. Nei casi di urgenza, la Giunta nazionale può assumere iniziative e prendere decisioni di competenza del Consiglio nazionale, sottoponendole alla ratifica dello stesso nella sua prima riunione;

3. La Giunta Nazionale può delegare al Presidente facoltà proprie.

Articolo 23

La Giunta nazionale è convocata dal Presidente almeno una volta al mese ed è presieduta dallo stesso o da chi ne fa le veci. Per la validità delle adunanze deve essere presente almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Quando un membro della Giunta decade di diritto dal suo mandato, il Consiglio nazionale provvede alla sua sostituzione (art. 19, c).

I membri della Giunta, che risultino assenti ingiustificati per tre adunanze consecutive, decadono dal mandato.

Articolo 24

La Giunta nazionale è convocata dal Presidente almeno una volta al mese ed è presieduta dallo stesso o da chi ne fa le veci. Per la validità delle adunanze deve essere presente almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Quando un membro della Giunta decade di diritto dal suo mandato, il Consiglio nazionale provvede alla sua sostituzione (art. 19, c).

I membri della Giunta, che risultino assenti ingiustificati per tre adunanze consecutive, decadono dal mandato.

Articolo 25

Il Collegio dei revisori dei conti è un organo di controllo contabile.

È costituito da tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti.

Possono essere anche eletti tra i non Soci; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Sono invitati ad assistere alle assemblee della Federazione ed alle riunioni del Consiglio nazionale. Verificano per il Consiglio nazionale i conti presentati dal Tesoriere e predispongono per l'Assemblea la relazione illustrativa sul bilancio presentato dal Consiglio nazionale.

Articolo 26

L'Assemblea regionale è l'organo direttivo periferico della Federazione ed è costituito da tutti i soci aventi sede nella Regione. L'Assemblea è convocata dal Presidente regionale su delibera del Consiglio regionale, a norma dell'art. 31.

Articolo 27

L'Assemblea regionale:

  • elegge il Presidente regionale,
  • elegge i tre Consiglieri regionali;
  • elegge i Delegati dei Soci all'Assemblea nazionale, a norma dell'art. 4, 2 e art. 10, lett. f.
  • attua nella Regione le delibere degli organi nazionali,
  • promuove l'aggregazione di Istituti a livello regionale,
  • delibera su iniziative locali ritenute utili o necessarie ai fini statutari e sul relativo finanziamento,
  • approva il bilancio regionale.

Articolo 28

L'Assemblea regionale è presieduta dal Presidente regionale o, in caso di assenza e impedimento, dal Vicepresidente. L'Assemblea regionale delibera secondo le norme indicate all'art. 16 per l'Assemblea nazionale. Le elezioni del Presidente e dei Consiglieri regionali dovranno aver luogo entro l'ultimo quadrimestre che precede l'Assemblea nazionale elettiva.

Articolo 29

Il Presidente regionale è responsabile della Federazione nell'ambito della sua regione: mantiene i collegamenti tra il Presidente Nazionale della Federazione e la Regione FIDAE, rappresenta la Federazione presso le autorità ecclesiastiche e civili e presso le organizzazioni similari.

È responsabile dell'attuazione del programma fissato dagli organi centrali e delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio regionale.

Egli, inoltre, indice e convoca le elezioni regionali entro l'ultimo quadrimestre che precede l'Assemblea nazionale elettiva.

Il Presidente regionale dura in carica tre anni ed è rieleggibile, di norma, per non più di altri due trienni consecutivi.

Qualora il Presidente regionale si trovi nell'impossibilità di continuare ad esercitare il suo mandato, viene sostituito dal Vicepresidente, finché l'Assemblea regionale non provveda alla nuova elezione da farsi entro i tre mesi successivi.

Nel caso che manchi meno di un anno al termine del triennio, il Vicepresidente continua il mandato fino alla scadenza regolare.

Articolo 30

Il Consiglio regionale è l'organo che assiste il Presidente regionale e collabora con lui nell'espletamento delle sue funzioni.

Esso è composto:

  • dal Presidente regionale,
  • dal Vicepresidente,
  • da tre Consiglieri eletti dall'Assemblea,
  • dai Consiglieri nazionali residenti in Regione,
  • dai Delegati provinciali.

Articolo 31

Il Consiglio regionale:

  • elegge il Vicepresidente regionale,
  • delibera la convocazione dell'Assemblea regionale e l'ammissione dei Soci e degli aderenti alla Federazione,
  • promuove i modi più confacenti per il conseguimento degli scopi della Federazione,
  • determina i modi e i tempi di attuazione del programma fissato dagli organi nazionali,
  • individua nella situazione locale i problemi aventi carattere e interesse nazionale e li fa presenti alla Presidenza nazionale,
  • predispone il bilancio da sottoporre all'Assemblea regionale.

In caso di mancato o impossibilitato funzionamento, il Consiglio regionale può essere sciolto con deliberazione della Giunta nazionale che dovrà, inoltre, nominare un commissario straordinario, la cui carica durerà per un massimo di tre mesi, entro i quali dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea regionale per l'elezione del nuovo Presidente. In caso di mancata convocazione, sarà compito della Giunta nazionale provvedere in proposito nei successivi trenta giorni.

Articolo 32

Il Delegato provinciale è il responsabile della Federazione nell'ambito della Provincia;

  • è membro di diritto del Consiglio regionale,
  • mantiene i rapporti tra la Provincia e il Consiglio regionale,
  • rappresenta la Federazione presso le autorità della Provincia,
  • promuove e coordina l'attività degli istituti soci in vista dei problemi connessi col territorio e dell'attuazione in loco del programma della Federazione secondo le direttive degli organi nazionali e regionali.

È eletto dai Soci della Federazione residenti nella Provincia; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

È coadiuvato da un Vice-delegato provinciale, anche esso eletto dai rappresentanti degli istituti della Provincia.

IV - PATRIMONIO DELLA FEDERAZIONE - ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 33

Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni mobili ed immobili da essa acquistati o comunque ad essa pervenuti, nonché dagli eventuali fondi, accantonamenti, riserve ed avanzi di gestione.

Articolo 34

Le entrate della Federazione sono costituite:

  1. dalle quote associative versate dai Soci e dal contributo degli aderenti;

  2. dalle rendite patrimoniali e da altri proventi;

  3. dagli eventuali contributi di Enti e privati.

Una percentuale delle quote associative, stabilita dal Consiglio nazionale a norma di Regolamento, viene assegnata alle sedi regionali.

Articolo 35

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine dell’anno sociale, il Consiglio nazionale sottopone all’Assemblea nazionale il bilancio per l’approvazione da parte della stessa.

Gli eventuali residui netti saranno utilizzati secondo deliberazione dell’Assemblea. In nessun caso essi potranno essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

V - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

Articolo 36

In caso di scioglimento della Federazione, che dovrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei Soci, l’Assemblea nazionale procederà alla nomina di un liquidatore.

Per qualunque causa avvenisse lo scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione ad altra Associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 37

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme canoniche e civili pertinenti.

REGOLAMENTO

Premessa

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1 comma 3 e dagli artt. 3, 7, 8 e ss. dello Statuto, disciplina lo svolgimento delle attività di tipo associativo, formativo, culturale, gestionale e amministrativo, promosse dalla FIDAE, Federazione dotata di personalità giuridica. Costituita civilmente con atto notarile, è anche riconosciuta con DPR 296 del 18.5.79, oltre che dalla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi con decreto n. 080/45/51. L'applicazione delle norme regolamentari è guidata dallo spirito federativo che si estrinseca nella partecipazione democratica e nell'attuazione delle finalità dello Statuto

TITOLO I - NATURA E FINI

Art. 1 - Possono far parte della FIDAE, a norma degli articoli artt. 1 (comma 1, 2), 4 e 8 dello Statuto, singoli Istituti di educazione e istruzione o aggregazioni di Istituti. Tali istituti o aggregazioni di Istituti possono far parte della Federazione a titolo di soci ordinari o di soci aderenti.

Art. 2 - Per Istituti di educazione si intendono le istituzioni che condividono i fini indicati dallo Statuto FIDAE ed espletano attività di istruzione.

Art. 3 - Per aggregazioni di Istituti, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, si intendono le formazioni sociali, costituite - a tempo determinato o indeterminato - nelle forme di legge (come, ad esempio, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, associazioni temporanee di impresa e associazioni di scopo... ).

Art. 4 - La FIDAE espleta l'attività prevista dallo Statuto e dal Regolamento a favore dei soci ordinari e dei soci aderenti.

Art. 5 - Per il raggiungimento delle sue finalità, la FIDAE rispetta l'identità dei soci ordinari e dei soci aderenti.
Ai servizi di promozione culturale (incontri, convegni, raduni e altre attività previste dall'art. 2 dello Statuto) può consentire la partecipazione di genitori, docenti, alunni, responsabili delle scuole e di altre realtà aggregative che operano nel campo dell'educazione/ istruzione.

TITOLO II - SOCI/ADERENTI

Art. 6 - Sono ammessi quali soci ordinari tutti gli Istituti dipendenti o riconosciuti dall'Autorità ecclesiastica o le aggregazioni i cui Istituti siano dipendenti e riconosciuti sempre dall'Autorità ecclesiastica.
Per riconoscimento dell'autorità ecclesiastica si intende quello previsto ai sensi del paragrafo 1, articolo 803 del codice di diritto canonico.
I soci ordinari partecipano con voce attiva e passiva agli organi sociali della Federazione. Le aggregazioni nazionali, che fanno parte FIDAE, hanno diritto ad un voto nella nell'Assemblea nazionale.

Art. 7 - Sono soci aderenti gli Istituti o le aggregazioni di Istituti che chiedono di partecipare alla FIDAE, ne condividono le finalità e le norme statutarie, ma non possiedono i requisiti di cui al precedente art. 6 (commi 1, 2). I soci aderenti partecipano alla vita della Federazione, ma non godono di voce attiva e passiva.

Ammissioni

Art. 8 - La domanda di ammissione a socio ordinario o a socio aderente della Federazione è presentata:

  1. alla Presidenza della FIDAE regionale, qualora si tratti di Istituti singoli o aggregati in ambito regionale
  2. alla Presidenza della Giunta nazionale della FIDAE nel caso di aggregazioni di Istituti operanti in più Regioni o di aggregazioni di livello nazionale.

Il Consiglio regionale della FIDAE competente per territorio, esamina, nella prima riunione successiva alla data di presentazione, le domande pervenute e, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, delibera l'ammissione dei soci ordinari e/o soci aderenti richiedenti.
Invia, poi, tale delibera alla Giunta nazionale per gli adempimenti previsti dallo Statuto.

Art. 9 - Per essere ammessi a soci ordinari, gli Istituti o le aggregazioni di Istituti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, devono:

  1. presentare formale domanda al Consiglio regionale,
  2. dichiarare l'accettazione dello Statuto nonché le deliberazioni degli organi sociali e le direttive dell'Associazione
  3. pagare la quota associativa, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.

Gli Istituti o le aggregazioni di Istituti, per essere ammessi a soci aderenti devono rispettare le condizioni, di cui al presente art. 9 nonché all'art. 7 che precede. Il socio ordinario o aderente come singolo Istituto può far parte anche di una aggregazione associata o aderente alla FIDAE, conservandone i rispettivi diritti e obblighi.

Art. 10 - La qualità di socio ordinario si perde oltre che per i motivi di cui agli articoli 5, 6, 7 dello Statuto anche per:

  1. dichiarata cessazione dell'attività scolastica,
  2. trasferimento a terzi della stessa,
  3. morosità nel pagamento delle quote associative per un triennio,
  4. grave e documentato inadempimento degli obblighi assunti, ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento.

Per quanto riguarda le aggregazioni la perdita della qualità di socio consegue agli eventi di cui al precedente comma. Consegue, altresì, alla perdita del riconoscimento, quale scuola cattolica, anche di un solo Istituto aggregato. Ricorrendo tale ipotesi, l'aggregazione può chiedere di essere ammessa quale aderente, ove risulti in possesso dei requisiti all'uopo previsti.

Art. 11 - L'ammontare della quota che ciascun socio ordinario dovrà corrispondere alla Federazione verrà determinato, a partire da una quota base stabilita annualmente dall'Assemblea nazionale, con criteri di proporzionalità secondo il numero degli alunni, se trattasi di singolo Istituto.
Per le aggregazioni di soci ordinari la quota associativa è stabilita dall'Assemblea nazionale per un importo non superiore al totale delle quote fissate per cinque Istituti con un numero medio di alunni.
Gli Istituti e le aggregazioni soci aderenti alla Federazione versano una quota annuale rispettivamente per Istituti e aggregazioni in misura pari a 2/3 dell'importo fissato per i soci ordinari (Istituti o aggregazioni).

Art. 12 - Il vincolo associativo si intende contratto per un triennio, come previsto dall'art. 5 dello Statuto, ed ha effetto dalla data di approvazione o di ratifica della richiesta.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Art. 13 - Gli organi sociali sono previsti dallo Statuto nazionale della Federazione.

Assemblee

Art. 14 - L'Assemblea nazionale ordinaria traccia le linee programmatiche per il lavoro dell'anno. Si avvale, per una sua migliore qualità ed efficacia, dell'apporto di studio e di ricerca effettuato da apposite commissioni, definite e deliberate dal Consiglio nazionale, sui cui risultati l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi.
Per un coinvolgimento più ampio dei soci, i materiali prodotti dallo studio suddetto saranno inviati un mese prima alle Regioni FIDAE perché siano fatti oggetto di confronto nelle Assemblee regionali, di cui i delegati saranno poi portavoce nell'Assemblea nazionale.

Art. 15 - La partecipazione all'Assemblea nazionale da parte dei soci ordinari avviene attraverso i delegati che vengono eletti, a livello regionale, nella misura di 1 per ogni 5 istituti o frazione di 5 degli istituti soci.
Ogni aggregazione regionale viene computata come un Istituto.
Il delegato impedito a partecipare all'Assemblea nazionale viene sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 16 - Le aggregazioni nazionali iscritte alla FIDAE hanno diritto ad un voto all'Assemblea nazionale, tramite il loro rappresentante appositamente designato.
Possono parteciparvi, senza diritto di voto, i rappresentanti delle varie componenti educative, di cui al precedente art. 5.

Art. 17 - Il Consiglio nazionale è costituito da 30 membri, di cui 16 Presidenti regionali (cfr. il successivo art. 30) e 14 eletti dall'Assemblea nazionale. Per tale elezione è costituita una Commissione elettorale composta da almeno cinque persone, elette dall'Assemblea stessa tra i suoi membri.

La Commissione elettorale:

  1. elegge un presidente e un segretario al suo interno,
  2. verifica il diritto di voto dei singoli membri dell'assemblea e delibera sui casi di non ammissione o esclusione,
  3. assicura la regolarità delle operazioni di voto e ne redige apposito verbale,
  4. proclama gli eletti.

Art. 18 - Le candidature per l'elezione del Consiglio nazionale possono essere presentate:

  1. dalle Assemblee regionali per un massimo di 3 candidature.
  2. da almeno 20 soci ordinari per ogni candidatura, fermo restando che ogni socio ordinario può sottoscrivere una sola candidatura,
  3. da almeno un'aggregazione nazionale per ogni candidatura,
  4. dal Consiglio nazionale per un massimo di 10 candidature.

La presentazione delle candidature si chiude venti giorni prima dell'Assemblea elettiva. È compito della Giunta predisporre la lista definitiva dei candidati al nuovo Consiglio nazionale.
In sede di Assemblea elettiva ogni elettore può esprimere non più di 7 preferenze, pena la nullità del voto.

Art. 19 - Eventuali mozioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea possono essere presentate dal Consiglio nazionale, dalla Giunta, dai Consigli regionali o da almeno 10 soci ordinari firmatari. Il presidente dell'Assemblea fissa il termine utile per la loro presentazione. Una commissione composta da cinque membri eletti dall'Assemblea avrà il compito di coordinare, in collaborazione con i proponenti, le proposte di mozioni anche nei contenuti e di predisporre dei testi che, per brevità e chiarezza, si prestino ad una proficua discussione in Assemblea.

Consiglio nazionale

Art. 20 - Il Consiglio nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale, a norma dello Statuto.

Art. 21 - Alle elezioni, che si svolgono in seno al Consiglio nazionale, presiede una Commissione elettorale composta da tre membri eletti dal Consiglio stesso. Essi scelgono tra loro un Presidente e un segretario.

Art. 22 - Per l'elezione del Presidente nazionale si procede secondo le norme statutarie (art. 19, a . e 20). Ogni consigliere esprime un solo nominativo.
I vice presidenti, il segretario nazionale, il tesoriere nazionale e i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio nazionale a maggioranza relativa.

Art. 23 - È in facoltà del Consiglio nazionale uscente presentare una o due candidature per l'elezione alla carica di Presidente nazionale. Possono essere avanzate altre candidature, purché firmate da almeno trenta soci ordinari e presentate al Consiglio nazionale che precede l'Assemblea nazionale.
I nominativi proposti devono essere corredati dal previo assenso del Superiore circa la disponibilità del candidato, qualora questi sia ecclesiastico o religioso.

Art. 24 - Il Consiglio nazionale ratifica le proposte della Giunta di iscrizione all'Albo dei Benemeriti della Scuola Cattolica istituito presso la Federazione. Altri riconoscimenti sono di competenza dei Consigli regionali e provinciali.

Giunta nazionale

Art. 25 - La Giunta può costituire Commissioni di studio eventualmente integrate da esperti e delibera sui risultati delle medesime.

Il Presidente nazionale può invitare alle riunioni di Giunta degli esperti in relazione ai problemi all'ordine del giorno.

Art. 26 - Il segretario nazionale cura gli uffici centrali della Federazione, la preparazione delle riunioni di Assemblea, di Consiglio, di Giunta e l'organizzazione dei convegni, dei corsi e degli incontri che la Presidenza promuove durante l'anno. Inoltre condivide con il Presidente e i Vicepresidenti gli impegni di relazione che la vita della Federazione richiede.

Art. 27 - Il tesoriere nazionale è responsabile della tenuta della contabilità della Federazione; presenta la situazione economica al Consiglio nazionale; formula proposte in materia di preventivo; redige la proposta di bilancio annuale da sottoporre ai revisori dei conti e da presentare all'Assemblea nazionale per l'approvazione.

Art. 28 - Il segretario e il tesoriere nazionali durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

TITOLO IV - ORGANI TERRITORIALI

Assemblee regionali

Art. 29 - L'Assemblea regionale svolge nell'ambito territoriale di sua competenza i compiti di rappresentatività, coordinamento, promozione e sviluppo previsti dallo Statuto (art. 2).

Art. 30 - Ai fini delle Assemblee regionali, previste dall'art. 26 dello Statuto, sono attualmente costituite le seguenti Regioni FIDAE:

  1. Piemonte e Valle d'Aosta
  2. Liguria
  3. Lombardia
  4. Veneto
  5. Trentino - Alto Adige
  6. Friuli - Venezia Giulia
  7. Emilia - Romagna
  8. Toscana
  9. Marche -Umbria
  10. Lazio
  11. Abruzzo e Molise
  12. Campania
  13. Puglia e Basilicata
  14. Calabria
  15. Sicilia
  16. Sardegna.

Art. 31 - L'Assemblea regionale

  1. elegge tra i soci presenti nella Regione:

- tre consiglieri regionali che collaborano con il Presidente;
- i delegati all'Assemblea nazionale secondo i criteri del precedente art. 15.

  1. propone i candidati da presentare all'Assemblea nazionale per l'elezione a consiglieri nazionali, secondo i criteri indicati nel precedente art. 18.

Art. 32 - Gli organi territoriali e locali di Provincia, ed eventualmente di Distretto, della Federazione osservano, per quanto non specificato e nella misura applicabile al loro rispettivo livello, le norme che lo Statuto e il presente Regolamento prevedono a livello nazionale, secondo il principio di sussidiarietà e di reciprocità con gli altri livelli della Federazione.
Il Delegato provinciale per il coordinamento delle attività degli Istituti della Provincia si avvale dell'opera di coordinatori di Distretto, di cui stimola e valorizza la collaborazione.

Art. 33 - Il Consiglio nazionale stabilisce, di anno in anno, in base alle reali risorse della Federazione, la percentuale di quote associative da assegnare alle sedi regionali Anche tenendo conto

  • delle reali difficoltà delle sedi e/o della loro dislocazione territoriale,
  • delle iniziative da esse svolte per la vita delle Associazioni.

Art. 34 - Ogni eventuale, successiva integrazione, soppressione e/o modifica di articoli deve essere approvata dal Consiglio nazionale.