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STATUTO e REGOLAMENTO STATUTO I - NATURA E FINI Articolo 1 1. La Federazione degli Istituti di Attività Educative, detta FIDAE, riunisce in Italia singoli Istituti di educazione e istruzione di ogni ordine e grado o aggregazioni di Istituti (come cooperative, fondazioni, centri di servizi, consorzi, associazioni …), dipendenti o riconosciuti dall’Autorità ecclesiastica. 2. Altri Istituti o aggregazioni di Istituti vi possono aderire ove condividano finalità e norme del presente Statuto. 3. La Federazione gode di riconoscimento ecclesiastico e civile precisato nel Regolamento annesso a questo Statuto. Essa ha la titolarità di stabilire rapporti istituzionali con la S. Sede, con la Conferenza Episcopale Italiana, con le aggregazioni di ispirazione cristiana che hanno attinenza con la scuola e sostengono il diritto di libera scelta educativa da parte delle famiglie, con il Ministero della Pubblica Istruzione e altri Ministeri per le materie di rispettiva competenza, con le Regioni, gli Enti locali e territoriali, oltre che con le Organizzazioni internazionali di carattere formativo. Articolo 2 La FIDAE, nel rispetto dell’identità dei Soci, assume nei loro riguardi le funzioni di rappresentatività, di coordinamento e di promozione e sviluppo. Di conseguenza, essa:
Articolo 3 La Federazione non ha scopo di lucro. Essa persegue, sia direttamente, sia attraverso i Soci, i fini e gli scopi di cui all'art. 2, che saranno ulteriormente precisate nel Regolamento. II - SOCI ADERENTI Articolo 4 1. Sono Soci della Federazione Istituti o loro aggregazioni, di cui al precedente art. 1, comma 1; sulla loro ammissione delibera il Consiglio regionale con successiva approvazione della Giunta nazionale. 2. I Soci partecipano alla vita della Federazione, a livello nazionale, nella persona dei rispettivi delegati, eletti ai livelli regionali, come stabilito nel successivo art. 10, lettera f Articolo 5 Il socio è impegnato per un triennio, a decorrere dalla data della sua ammissione. L'impegno si intenderà rinnovato per uguale periodo alla scadenza, ove, tre mesi prima, il socio non ne abbia dato per iscritto disdetta al Presidente della Federazione. Articolo 6 L'ammissione obbliga il socio all'osservanza dello Statuto, nonché delle deliberazioni degli Organi sociali e delle direttive della Federazione. Articolo 7 Ogni socio è tenuto a corrispondere alla Federazione il contributo determinato secondo i criteri stabiliti nel Regolamento. Articolo 8 Gli Istituti o aggregazioni, di cui al c. 2 dell'art.1, che chiedono di aderire alla FIDAE, vengono ammessi su delibera del Consiglio regionale con successiva ratifica della Giunta nazionale. Corrispondono il contributo di adesione secondo i criteri determinati nel Regolamento. Hanno diritto di partecipare e intervenire nelle Assemblee della Federazione, ma non godono di voce attiva né passiva. III - ORGANI SOCIALI Articolo 9 Gli organi della Federazione sono:
Articolo 10 1. L’Assemblea nazionale è costituita:
2. Ogni singolo socio può parteciparvi senza diritto di voto. 3. L’Assemblea è convocata dal Presidente della Federazione secondo le disposizioni dell’art. 14. Articolo 11 È di competenza dell'Assemblea nazionale:
L’Assemblea nazionale è presieduta dal Presidente della Federazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei due vicepresidenti, a norma dell’art. 24. Il Segretario nazionale della Federazione funge da segretario dell’Assemblea e redige il verbale delle adunanze. Articolo 12 Tutti i membri dell'Assemblea, di cui al comma 1 art. 10, hanno diritto a un voto. In caso di assenza motivata, i delegati, di cui alla lettera f del c. 1 dell'art.10, sono sostituiti dal primo dei membri non eletti. Articolo 14 L'Assemblea nazionale è convocata, una volta all'anno, in seduta ordinaria e dovrà svolgersi entro quattro mesi dalla fine dell'anno sociale. Può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria:
Articolo 15 La data dell’Assemblea nazionale è fissata dal Consiglio nazionale o, in caso di urgenza, dalla Giunta nazionale. La convocazione è fatta dal Presidente della Federazione sessanta giorni prima della data fissata a mezzo lettera raccomandata ai Soci o attraverso gli organi di stampa della Federazione. Articolo 16 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando è legalmente rappresentata la maggioranza dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando è presente la metà dei Soci. Essa viene convocata per le modifiche statutarie o per la nomina del liquidatore. Articolo 17 L'Assemblea nazionale delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. Per l'approvazione delle modifiche statutarie è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta secondo decisione dell'Assemblea nazionale, salvo le votazioni per le elezioni delle cariche sociali, che devono avvenire a scrutinio segreto. Articolo 18 1. Il Consiglio nazionale è l'organo di Governo della Federazione. Esso è composto:
2.Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente. 3. Il Presidente nazionale può invitare a singole sessioni rappresentanti di altri organismi impegnati in attività educative ed esperti. 4. I componenti del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Articolo 19 È di competenza del Consiglio nazionale:
Articolo 20 Il Consiglio nazionale si riunisce almeno quattro volte
l’anno e, comunque, quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne
faccia richiesta metà dei suoi membri. Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente o da uno dei Vicepresidenti, a norma dell’art. 24. Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza di almeno la metà dei suoi membri oltre il Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Per l’elezione del Presidente occorre, in primo e secondo scrutinio, la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In terzo scrutinio risulterà eletto chi ha riportato il maggior numero di voti nella votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti al 2° scrutinio. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età. I membri del Consiglio, che risultino assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive, decadono dal mandato. Quando un membro del Consiglio nazionale decade dal
mandato o cessa per rinunzia o per morte, viene sostituito dal primo
dei non eletti. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Articolo 21 La Giunta nazionale è l'organo esecutivo della Federazione. Essa è composta:
I membri della Giunta nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Articolo 22 1. La Giunta nazionale:
2. Nei casi di urgenza, la Giunta nazionale può assumere iniziative e prendere decisioni di competenza del Consiglio nazionale, sottoponendole alla ratifica dello stesso nella sua prima riunione; 3. La Giunta Nazionale può delegare al Presidente facoltà proprie. Articolo 23 La Giunta nazionale è convocata dal Presidente almeno una volta al mese ed è presieduta dallo stesso o da chi ne fa le veci. Per la validità delle adunanze deve essere presente almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Quando un membro della Giunta decade di diritto dal suo mandato, il Consiglio nazionale provvede alla sua sostituzione (art. 19, c). I membri della Giunta, che risultino assenti ingiustificati per tre adunanze consecutive, decadono dal mandato. Articolo 24 La Giunta nazionale è convocata dal Presidente almeno una volta al mese ed è presieduta dallo stesso o da chi ne fa le veci. Per la validità delle adunanze deve essere presente almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Quando un membro della Giunta decade di diritto dal suo mandato, il Consiglio nazionale provvede alla sua sostituzione (art. 19, c). I membri della Giunta, che risultino assenti ingiustificati per tre adunanze consecutive, decadono dal mandato. Articolo 25 Il Collegio dei revisori dei conti è un organo di controllo contabile. È costituito da tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti. Possono essere anche eletti tra i non Soci; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono invitati ad assistere alle assemblee della Federazione ed alle riunioni del Consiglio nazionale. Verificano per il Consiglio nazionale i conti presentati dal Tesoriere e predispongono per l'Assemblea la relazione illustrativa sul bilancio presentato dal Consiglio nazionale. Articolo 26 L'Assemblea regionale è l'organo direttivo periferico della Federazione ed è costituito da tutti i soci aventi sede nella Regione. L'Assemblea è convocata dal Presidente regionale su delibera del Consiglio regionale, a norma dell'art. 31. Articolo 27 L'Assemblea regionale:
Articolo 28 L'Assemblea regionale è presieduta dal Presidente regionale o, in caso di assenza e impedimento, dal Vicepresidente. L'Assemblea regionale delibera secondo le norme indicate all'art. 16 per l'Assemblea nazionale. Le elezioni del Presidente e dei Consiglieri regionali dovranno aver luogo entro l'ultimo quadrimestre che precede l'Assemblea nazionale elettiva. Articolo 29 Il Presidente regionale è responsabile della Federazione nell'ambito della sua regione: mantiene i collegamenti tra il Presidente Nazionale della Federazione e la Regione FIDAE, rappresenta la Federazione presso le autorità ecclesiastiche e civili e presso le organizzazioni similari. È responsabile dell'attuazione del programma fissato dagli organi centrali e delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio regionale. Egli, inoltre, indice e convoca le elezioni regionali entro l'ultimo quadrimestre che precede l'Assemblea nazionale elettiva. Il Presidente regionale dura in carica tre anni ed è rieleggibile, di norma, per non più di altri due trienni consecutivi. Qualora il Presidente regionale si trovi nell'impossibilità di continuare ad esercitare il suo mandato, viene sostituito dal Vicepresidente, finché l'Assemblea regionale non provveda alla nuova elezione da farsi entro i tre mesi successivi. Nel caso che manchi meno di un anno al termine del triennio, il Vicepresidente continua il mandato fino alla scadenza regolare. Articolo 30 Il Consiglio regionale è l'organo che assiste il Presidente regionale e collabora con lui nell'espletamento delle sue funzioni. Esso è composto:
Articolo 31 Il Consiglio regionale:
In caso di mancato o impossibilitato funzionamento, il Consiglio regionale può essere sciolto con deliberazione della Giunta nazionale che dovrà, inoltre, nominare un commissario straordinario, la cui carica durerà per un massimo di tre mesi, entro i quali dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea regionale per l'elezione del nuovo Presidente. In caso di mancata convocazione, sarà compito della Giunta nazionale provvedere in proposito nei successivi trenta giorni. Articolo 32 Il Delegato provinciale è il responsabile della Federazione nell'ambito della Provincia;
È eletto dai Soci della Federazione residenti nella Provincia; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. È coadiuvato da un Vice-delegato provinciale, anche esso eletto dai rappresentanti degli istituti della Provincia. IV - PATRIMONIO DELLA FEDERAZIONE - ESERCIZIO SOCIALE Articolo 33 Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni mobili ed immobili da essa acquistati o comunque ad essa pervenuti, nonché dagli eventuali fondi, accantonamenti, riserve ed avanzi di gestione. Articolo 34 Le entrate della Federazione sono costituite:
Una percentuale delle quote associative, stabilita dal Consiglio nazionale a norma di Regolamento, viene assegnata alle sedi regionali. Articolo 35 L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine dell’anno sociale, il Consiglio nazionale sottopone all’Assemblea nazionale il bilancio per l’approvazione da parte della stessa. Gli eventuali residui netti saranno utilizzati secondo deliberazione dell’Assemblea. In nessun caso essi potranno essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. V - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE Articolo 36 In caso di scioglimento della Federazione, che dovrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei Soci, l’Assemblea nazionale procederà alla nomina di un liquidatore. Per qualunque causa avvenisse lo scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione ad altra Associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 37 Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme canoniche e civili pertinenti. Premessa Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1 comma 3 e dagli artt. 3, 7, 8 e ss. dello Statuto, disciplina lo svolgimento delle attività di tipo associativo, formativo, culturale, gestionale e amministrativo, promosse dalla FIDAE, Federazione dotata di personalità giuridica. Costituita civilmente con atto notarile, è anche riconosciuta con DPR 296 del 18.5.79, oltre che dalla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi con decreto n. 080/45/51. L'applicazione delle norme regolamentari è guidata dallo spirito federativo che si estrinseca nella partecipazione democratica e nell'attuazione delle finalità dello Statuto TITOLO I - NATURA E FINI Art. 1 - Possono far parte della FIDAE, a norma degli articoli artt. 1 (comma 1, 2), 4 e 8 dello Statuto, singoli Istituti di educazione e istruzione o aggregazioni di Istituti. Tali istituti o aggregazioni di Istituti possono far parte della Federazione a titolo di soci ordinari o di soci aderenti. Art. 2 - Per Istituti di educazione si intendono le istituzioni che condividono i fini indicati dallo Statuto FIDAE ed espletano attività di istruzione. Art. 3 - Per aggregazioni di Istituti, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, si intendono le formazioni sociali, costituite - a tempo determinato o indeterminato - nelle forme di legge (come, ad esempio, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, associazioni temporanee di impresa e associazioni di scopo... ). Art. 4 - La FIDAE espleta l'attività prevista dallo Statuto e dal Regolamento a favore dei soci ordinari e dei soci aderenti. Art. 5 - Per il raggiungimento
delle sue finalità, la FIDAE rispetta l'identità dei
soci ordinari e dei soci aderenti. TITOLO II - SOCI/ADERENTI Art. 6 - Sono ammessi quali
soci ordinari tutti gli Istituti dipendenti o riconosciuti dall'Autorità
ecclesiastica o le aggregazioni i cui Istituti siano dipendenti e
riconosciuti sempre dall'Autorità ecclesiastica. Art. 7 - Sono soci aderenti gli Istituti o le aggregazioni di Istituti che chiedono di partecipare alla FIDAE, ne condividono le finalità e le norme statutarie, ma non possiedono i requisiti di cui al precedente art. 6 (commi 1, 2). I soci aderenti partecipano alla vita della Federazione, ma non godono di voce attiva e passiva. Ammissioni Art. 8 - La domanda di ammissione a socio ordinario o a socio aderente della Federazione è presentata:
Il Consiglio regionale della FIDAE competente
per territorio, esamina, nella prima riunione successiva alla data
di presentazione, le domande pervenute e, ai sensi dell'art. 4 dello
Statuto, delibera l'ammissione dei soci ordinari e/o soci aderenti
richiedenti. Art. 9 - Per essere ammessi a soci ordinari, gli Istituti o le aggregazioni di Istituti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, devono:
Gli Istituti o le aggregazioni di Istituti, per essere ammessi a soci aderenti devono rispettare le condizioni, di cui al presente art. 9 nonché all'art. 7 che precede. Il socio ordinario o aderente come singolo Istituto può far parte anche di una aggregazione associata o aderente alla FIDAE, conservandone i rispettivi diritti e obblighi. Art. 10 - La qualità di socio ordinario si perde oltre che per i motivi di cui agli articoli 5, 6, 7 dello Statuto anche per:
Per quanto riguarda le aggregazioni la perdita della qualità di socio consegue agli eventi di cui al precedente comma. Consegue, altresì, alla perdita del riconoscimento, quale scuola cattolica, anche di un solo Istituto aggregato. Ricorrendo tale ipotesi, l'aggregazione può chiedere di essere ammessa quale aderente, ove risulti in possesso dei requisiti all'uopo previsti. Art. 11 - L'ammontare della
quota che ciascun socio ordinario dovrà corrispondere alla
Federazione verrà determinato, a partire da una quota base
stabilita annualmente dall'Assemblea nazionale, con criteri di proporzionalità
secondo il numero degli alunni, se trattasi di singolo Istituto. Art. 12 - Il vincolo associativo si intende contratto per un triennio, come previsto dall'art. 5 dello Statuto, ed ha effetto dalla data di approvazione o di ratifica della richiesta. TITOLO III - ORGANI SOCIALI Art. 13 - Gli organi sociali sono previsti dallo Statuto nazionale della Federazione. Assemblee Art. 14 - L'Assemblea nazionale
ordinaria traccia le linee programmatiche per il lavoro dell'anno.
Si avvale, per una sua migliore qualità ed efficacia, dell'apporto
di studio e di ricerca effettuato da apposite commissioni, definite
e deliberate dal Consiglio nazionale, sui cui risultati l'Assemblea
è chiamata a pronunciarsi. Art. 15 - La partecipazione
all'Assemblea nazionale da parte dei soci ordinari avviene attraverso
i delegati che vengono eletti, a livello regionale, nella misura di
1 per ogni 5 istituti o frazione di 5 degli istituti soci. Art. 16 - Le aggregazioni nazionali
iscritte alla FIDAE hanno diritto ad un voto all'Assemblea nazionale,
tramite il loro rappresentante appositamente designato. Art. 17 - Il Consiglio nazionale è costituito da 30 membri, di cui 16 Presidenti regionali (cfr. il successivo art. 30) e 14 eletti dall'Assemblea nazionale. Per tale elezione è costituita una Commissione elettorale composta da almeno cinque persone, elette dall'Assemblea stessa tra i suoi membri. La Commissione elettorale:
Art. 18 - Le candidature per l'elezione del Consiglio nazionale possono essere presentate:
La presentazione delle candidature si chiude
venti giorni prima dell'Assemblea elettiva. È compito della
Giunta predisporre la lista definitiva dei candidati al nuovo Consiglio
nazionale. Art. 19 - Eventuali mozioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea possono essere presentate dal Consiglio nazionale, dalla Giunta, dai Consigli regionali o da almeno 10 soci ordinari firmatari. Il presidente dell'Assemblea fissa il termine utile per la loro presentazione. Una commissione composta da cinque membri eletti dall'Assemblea avrà il compito di coordinare, in collaborazione con i proponenti, le proposte di mozioni anche nei contenuti e di predisporre dei testi che, per brevità e chiarezza, si prestino ad una proficua discussione in Assemblea. Consiglio nazionale Art. 20 - Il Consiglio nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale, a norma dello Statuto. Art. 21 - Alle elezioni, che si svolgono in seno al Consiglio nazionale, presiede una Commissione elettorale composta da tre membri eletti dal Consiglio stesso. Essi scelgono tra loro un Presidente e un segretario. Art. 22 - Per l'elezione del
Presidente nazionale si procede secondo le norme statutarie (art.
19, a . e 20). Ogni consigliere esprime un solo nominativo. Art. 23 - È in facoltà
del Consiglio nazionale uscente presentare una o due candidature per
l'elezione alla carica di Presidente nazionale. Possono essere avanzate
altre candidature, purché firmate da almeno trenta soci ordinari
e presentate al Consiglio nazionale che precede l'Assemblea nazionale. Art. 24 - Il Consiglio nazionale ratifica le proposte della Giunta di iscrizione all'Albo dei Benemeriti della Scuola Cattolica istituito presso la Federazione. Altri riconoscimenti sono di competenza dei Consigli regionali e provinciali. Giunta nazionale Art. 25 - La Giunta può costituire Commissioni di studio eventualmente integrate da esperti e delibera sui risultati delle medesime. Il Presidente nazionale può invitare alle riunioni di Giunta degli esperti in relazione ai problemi all'ordine del giorno. Art. 26 - Il segretario nazionale cura gli uffici centrali della Federazione, la preparazione delle riunioni di Assemblea, di Consiglio, di Giunta e l'organizzazione dei convegni, dei corsi e degli incontri che la Presidenza promuove durante l'anno. Inoltre condivide con il Presidente e i Vicepresidenti gli impegni di relazione che la vita della Federazione richiede. Art. 27 - Il tesoriere nazionale è responsabile della tenuta della contabilità della Federazione; presenta la situazione economica al Consiglio nazionale; formula proposte in materia di preventivo; redige la proposta di bilancio annuale da sottoporre ai revisori dei conti e da presentare all'Assemblea nazionale per l'approvazione. Art. 28 - Il segretario e il tesoriere nazionali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. TITOLO IV - ORGANI TERRITORIALI Assemblee regionali Art. 29 - L'Assemblea regionale svolge nell'ambito territoriale di sua competenza i compiti di rappresentatività, coordinamento, promozione e sviluppo previsti dallo Statuto (art. 2). Art. 30 - Ai fini delle Assemblee regionali, previste dall'art. 26 dello Statuto, sono attualmente costituite le seguenti Regioni FIDAE:
Art. 31 - L'Assemblea regionale
Art. 32 - Gli organi territoriali
e locali di Provincia, ed eventualmente di Distretto, della Federazione
osservano, per quanto non specificato e nella misura applicabile al
loro rispettivo livello, le norme che lo Statuto e il presente Regolamento
prevedono a livello nazionale, secondo il principio di sussidiarietà
e di reciprocità con gli altri livelli della Federazione. Art. 33 - Il Consiglio nazionale stabilisce, di anno in anno, in base alle reali risorse della Federazione, la percentuale di quote associative da assegnare alle sedi regionali Anche tenendo conto
Art. 34 - Ogni eventuale, successiva integrazione, soppressione e/o modifica di articoli deve essere approvata dal Consiglio nazionale. |